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Rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute NON COVID

Importante

La riammissione scolastica è genericamente regolata dal Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1967 n. 1518 “Regolamento per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 11/12/1961 n.264 relativo ai servizi di medicina scolastica.” che all’art 42 così recita: “…L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto … dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante…”.
E’ quindi chiaro che:
1. il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia per più di cinque giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia
2. la certificazione è richiesta solo in caso di malattia
3. altre assenze (vacanze o altro) non necessitano di certificazione al momento della
riammissione.
Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia iniziata prima.
Per le assenze “programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.
Per le assenze “non programmate” e per più di cinque giorni, è sufficiente l’autocertificazione che attesti che l’assenza non era dovuta a cause mediche.

nb. nella autocertificazione presente sul sito la frase:
qualora il proprio figlio/figlia sia assente da scuola fino a 4 giorni, nell’atto stesso della firma della giustificazione attraverso il registro elettronico,….
va intesa fino a 5 giorni compresi sabato o domenica.

| Categorie: | Autore: Prof. Luciano Tagliaferri |

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